focus

Recupero crediti Europa. il decreto ingiuntivo europeo

Il decreto ingiuntivo europeo è lo strumento per eseguire un recupero credito in Europa se il debitore è residente o domiciliato qui ma attenzione: non sempre è possibile.

Il decreto ingiuntivo, com’è noto, è un istituto presente sostanzialmente in quasi tutti gli Stati Europei, ognuno nella propria declinazione originaria; quello europeo si discosta di poco da come lo si conosce in Italia.

Il decreto ingiuntivo europeo, introdotto con il regolamento CE n. 1896/2006 ed entrato in applicazione il 12 dicembre 2008, risponde all’esigenza di avere uno strumento che consenta in modo rapido e semplice, di recuperare i crediti di natura transfrontaliera: recuperare i crediti è possibile in tutta Europa.

Recupero crediti Europa: quando funziona il decreto ingiuntivo?

La procedura per ingiunzione europea si può attivare solo in presenza di crediti pecuniari. Se infatti nell’ordinamento italiano, l’ingiunzione può essere sia di pagamento che di consegna di una cosa determinata, il decreto ingiuntivo europeo può condannare il debitore solo al pagamento di una somma di denaro.

È possibile avvalersi di questo istituto giuridico solo se il rapporto da cui si è generato il credito è transfrontaliero, ossia, una delle parti deve risiedere (o avere la sede legale) in uno Stato europeo diverso da quello del giudice adito.

Il credito di natura sia civile che commerciale, analogamente alla normativa italiana, deve avere i requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità.

Un credito si dice:

            – certo quando non è controversa la sua esistenza poiché risultante da prova scritta;

            – liquido quando è determinato precisamente nel suo ammontare;

            – esigibile quando può essere sin da subito riscosso dal creditore in quanto non sottoposto a termini, a condizioni.

Un’ulteriore caratteristica richiesta dal ricorso per ingiunzione europeo è che il credito non sia contestato, ossia che sia stato specificamente ammesso dal debitore o che non sia mai stato espressamente contestato.

Quando non si può richiedere ?

Non è possibile proporre ricorso per crediti aventi natura doganale, amministrativa, fiscale, fallimentare o derivante da controversie circa il regime patrimoniale dei coniugi né in ambito testamentario e successorio.

recupero crediti europa decreto ingiuntivo

Come proporre ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo?

Il creditore può richiedere al giudice competente l’emissione del provvedimento tramite l’apposito modulo standard reperibile nello stesso regolamento europeo.

A sostegno della richiesta il creditore non deve presentare nessuna prova scritta specificamente individuata, ma fornire una descrizione delle prove a sostegno della domanda, dichiarando di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconoscendo che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine

N.B. La rappresentanza di un avvocato non è necessaria ma preferibile.

Recupero credito Europa: ho il decreto ingiuntivo. E ora?

Se il giudice accoglie il ricorso ed emette il provvedimento, il destinatario ha 30 giorni dal giorno della notificazione per pagare o per opporsi. In mancanza di ambo attività del debitore, il decreto ingiuntivo europeo diviene esecutivo nei confronti del soggetto ingiunto.

Questo provvedimento proveniente da un’autorità giudiziaria nazionale è efficace automaticamente nello stato europeo di destinazione senza bisogno di un exequatur.

L’art. 19 del Regolamento, infatti, statuisce l’abolizione dell‘exequatur:

“L’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.”

Come avviene l’esecuzione?

Il regolamento prevede che di norma l’esecuzione avvenga secondo le norme dello Stato del debitore ingiunto; un decreto ingiuntivo europeo divenuto esecutivo è a tutti gli effetti equiparato ad un provvedimento emesso nello Stato membro di esecuzione.

In altre parole, grazie alla “collaborazione” tra gli ordinamenti ed all’abolizione dell’exequatur, i soggetti europei che sono creditori in virtù di rapporti transfrontalieri, hanno a disposizione uno strumento rapido, snello ed efficace per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

Il considerando n.6 posto a premessa del Regolamento dispositivo del decreto ingiuntivo europeo, afferma segnatamente che : “Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un’importanza primaria per gli operatori economici dell’Unione Europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro.”

Per questo motivo noi di CreditVision crediamo che il recupero dei crediti anche transfrontalieri sia doveroso e attuabile grazie ai rimedi consentiti dalla legge, anche europea.

Uno degli strumenti offerti a tale scopo da CreditVision è il rintraccio del conto corrente europeo.