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La fattura o la bolletta provano il credito?

Con l’ordinanza n. 17659/2019 la Corte di Cassazione ha stabilito nuovamente che la bolletta o fattura non bastano a provare il credito.
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Il pomo della discordia

Nel caso in cui il creditore agisca per l’adempimento di un’obbligazione di pagamento non basta provare la fonte del diritto di credito (bolletta) ma è tenuto a provare l’entità del credito.

Nella fattispecie la parte ricorrente proponeva ricorso alla Suprema Corte avverso la sentenza di secondo grado che aveva accolto l’opposizione presentata dalla resistente contro il decreto che le ingiungeva il pagamento di 13 fatture emesse per il servizio di fornitura di acqua potabile (per un totale di più di 100.000 euro).

La bolletta o fattura non basta di per sé a  provare l’effettiva esistenza del credito. 

Può essere base per richiedere al giudice di emettere il decreto ingiuntivo ma, in caso di opposizione della parte ingiunta non è sufficiente a dimostrare l’esistenza del rapporto principale, fonte del diritto di credito. 

In questo caso, pertanto, il creditore dovrà integrare la documentazione offerta dalle bollette o fatture, dimostrando in modo idoneo l’entità del rapporto giuridico  con il debitore.

Niente di nuovo, insomma.

La legge prevede che la sola fattura può essere di fondamento per il provvedimento del giudice nel procedimento monitorio ma in caso di opposizione del presunto debitore, sarà necessario ricorrere ai mezzi di prova ordinari.

La giurisprudenza si è sempre dimostrata coerente sul punto, affrontato ciclicamente in più sedi giudiziarie. Alla base della questione infatti, non sussiste un particolare problema interpretativo e – stranamente – la legge risulta abbastanza chiara sul punto. 

Vediamo cosa dice la legge in merito:

  • Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Art. 115 cpc
  • Su domanda di chi è creditore  di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta (…) Art. 633 cpc
  • Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile.Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture. Art. 634 cpc

Ma cosa vuol dire?

Nelle due norme appena citate vi è la disposizione di legge alla base della pronuncia dei giudici della Cassazione.  Traducendo ai minimi termini la lettera della legge il significato è questo:

Chi è creditore di una somma di denaro ha il diritto di chiedere al giudice una pronuncia con cui obbliga il debitore a pagare quanto dovuto. 

Tuttavia, per poter far richiesta al giudice, è necessario che che il credito in questione risulti da prova scritta. Ma non una prova scritta qualsiasi, bensì solo quelle elencate nell’articolo. Tra queste è inclusa, sebbene non espressamente menzionata, anche la fattura/bolletta commerciale. 

Bisogna tenere in considerazione, però, che questa norma fa riferimento ad un particolare procedimento giudiziale: il decreto ingiuntivo, di cui abbiamo parlato in altre occasioni.

La regola generale infatti, completa e corregge questa disposizione di legge: si tratta dell’art 115 cpc, sopra menzionato. 

L’art 115 CPC stabilisce che il giudice, per decidere in favore dell’una o dell’altra parte, deve basarsi solo sulle prove che esse dimostrano di avere o che non vengono espressamente contestate. 

In altre parole e nella -fattispecie di cui sopra- la prova scritta è stata contestata dalla parte -presunta- debitrice. Nel caso in cui, infatti sia fatta opposizione, il procedimento per ingiunzione si trasforma in procedimento ordinario con tutte le caratteristiche in tema di probazione, che lo regolano. 

La fattura o bolletta, dunque, può essere fondamento del decreto ingiuntivo ma, se contestata dalla parte che le riceve, rimane semplice indizio e non piena prova. 

Sarà onere del -presunto- creditore, in quel caso, dimostrare con i mezzi di prova adeguati l’esistenza del credito.

 

Autore: Jessica Bertazzo