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No alle restituzioni in caso di riduzione del mantenimento. E Berlusconi?

In tema di assegno di mantenimento è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione con ordinanza n. 23024 del 16 settembre 2019.
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Tale novità della Suprema Corte appare a prima vista in contrasto con i recenti aggiornamenti di cronaca che vedono protagonisti Veronica Lario e Silvio Berlusconi sulla dovuta restituzione – da parte dell’ex moglie al leader di Forza italia – della somma di 46 milioni di euro. 

Una cifra astronomica quella da restituire ma che sembrerebbe in linea con  gli orientamenti della Cassazione che eliminano il criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita tra i presupposti dell’assegno di divorzio. Quest’ultima ordinanza che nega la restituzione dell’eccedenze già corrisposte in caso di riduzione dell’assegno di mantenimento appare infatti in contrasto con la cronaca che vede protagonisti gli ex coniugi Berlusconi – Lario.

Ma è corretto?

La domanda a cui risponde l’ordinanza 23042 della Cassazione è se il coniuge nei confronti del quale è stato ridotto l’assegno di mantenimento, sia tenuto a restituire quanto percepito in eccedenza, nel periodo tra la domanda di riduzione e la pronuncia di accoglimento. 

Quando può essere richiesta la riduzione dell’assegno di mantenimento?

Sull’argomento ci siamo già dilungati in passato e rimandiamo al nostro focus specifico, qui basti ricordare che è possibile richiedere la variazione dell’assegno in caso di miglioramenti nella condizione economica reddituale dell’avente diritto o, di contro, un peggioramento dell’ex coniuge che è tenuto al versamento.

Che effetti ha la riduzione dell’assegno di mantenimento?

Ovviamente quella di ridurre l’ammontare dei c.d. (li chiamiamo impropriamente) alimenti in favore del coniuge con più basso reddito.  Sulla differenza tra alimenti, assegno di mantenimento e assegno di divorzio rimandiamo all’approfondimento ed è proprio qui il nocciolo della questione che stiamo affrontando.

Il dubbio è: se il giudice accoglie la domanda di riduzione, gli importi versati in eccedenza nelle more del processo, sono da restituirsi oppure no?

Ecco cosa dice la Cassazione al riguardo

A fondamento della pronuncia in esame vi sono, in tema di assegno, tre orientamenti consolidati della giurisprudenza:

  1. La regola generale è che l’assegno di mantenimento quando viene liquidato dal giudice decorre dalla data della domanda.
  2. Gli effetti di ogni pronuncia del giudice retroagiscono al momento della proposizione della domanda se in quel momento ne sussistevano i presupposti che furono la base della decisione del giudice.
  3. Irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento, che hanno natura alimentare.

A conferma di tali orientamenti, la Cassazione ha risolto la questione specifica statuendo che la parte che abbia ricevuto le prestazioni a titolo di assegno, non può esserne tenuta alla restituzione in caso di successiva riduzione o revoca. 

La Suprema Corte, aggiunge anche che “ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni, non più dovute in base alla sentenza di modificazione delle condizioni di separazione, non sarà più tenuto a corrisponderle.”

Perché dunque nel caso Berlusconi – Lario, quest’ultima è tenuta a restituire una tale cifra?

Lo dicono i giudici nelle motivazioni dell’ordinanza stessa:
“È esclusa l’incidenza dell’invocata irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle somme erogate a tale titolo (di assegno di divorzio ndr)(…) in quanto si tratta di condizioni impeditive che possono trovare applicazione soltanto se le obbligazioni abbiano per loro natura ed entità carattere sostanzialmente alimentare, non rilevando come criterio discretivo assoluto, la destinazione al consumo delle somme erogate, in quanto tale destinazione può essere frutto di una valutazione soggettiva e rivolgersi verso beni e servizi non legati, neanche in senso ampio, alla nozione di mantenimento personale.”

In altre parole è esclusa sì la restituzione delle somme in eccedenza già elargite a titolo di assegno nelle more del giudizio, ma solo se queste avevano carattere alimentare. 

Tale pronuncia va infatti a sottolineare indirettamente l’ontologica differenza tra alimenti ed assegno di divorzio ove i primi hanno natura totalmente assistenziale a differenza del secondo che è strettamente legato a qualità e durata del matrimonio.

Va da sé, infatti, che sarebbe impensabile costringere alla restituzione di quanto è stato necessario a garantire la sopravvivenza del familiare (assegno alimentare). È dunque da escludere il carattere assistenziale dell’assegno nel caso Lario – Berlusconi, il cui ammontare era inizialmente pari a 1 milione di euro mensili.

 

Autore: Jessica Bertazzo