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Assegno di mantenimento, di divorzio ed alimenti: differenze

Divorzio, separazione: si tende e parlare indifferentemente di alimenti, mantenimento e assegno di divorzio.

In realtà si tratta di tre istituti giuridici differenti in quanto diversamente regolati dalla legge sia nei presupposti che nella misura in cui possono essere elargiti. Vediamoli insieme.

Alimenti

Gli alimenti sono un’obbligazione di natura patrimoniale che hanno come presupposto lo stato di bisogno di un familiare e rispondono al principio generale del dovere di solidarietà sancito costituzionalmente. Gli alimenti sono dovuti in tutti quei casi in cui vi sia un familiare ( coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri e fratelli e sorelle) che si trovi in stato di bisogno tale, per cui non sia nella possibilità materiale di mantenersi autonomamente.

In questi casi, la legge prevede che possa richiedere che un familiare (i soggetti poco sopra elencati) contribuiscano ad alleviare un grave disagio economico al fine di garantirgli tutto ciò che è necessario per vivere. Non solo il vitto, com’è intuibile, ma tutti i beni di prima necessità quale vestiario, medicinali etc. A differenza degli altri due istituti che stiamo esaminando, l’istituto degli alimenti non presuppone una separazione o divorzio e può prevedere che più soggetti siano obbligati a versarli nei confronti di una medesima persona.

L’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento è una conseguenza della separazione ed è dovuto fino al divorzio, momento in cui il matrimonio viene formalmente sciolto. I presupposti sono:

  1. separazione
  2. l’addebito della separazione (ossia l’aver violato i doveri coniugali prescritti dalla legge)
  3. che uno dei due coniugi abbia un reddito inferiore rispetto all’altro.

In questo caso l’assegno di mantenimento è dovuto alla parte che ha un reddito inferiore e verso la quale non sia stato pronunciato l’addebito della separazione. È regolato dall’art. 156 c.c. e in esso, peraltro, si può trovare la netta distinzione tra assegno di mantenimento e alimenti.

Il “mantenimento” è dovuto al fine di garantire, appunto, il mantenimento del medesimo tenore di vita che il coniuge con reddito più basso aveva prima della separazione; con la separazione infatti si congelano i doveri di reciproca assistenza morale e collaborazione, ma rimane il dovere di assistenza materiale (sostentamento economico).

Facciamo un esempio. Se Mario (1500 euro al mese) e Lucia (4500 euro al mese) prima della separazione potevano contare su un reddito totale di 6000 euro al mese, dopo la separazione anche i redditi si dividono, ma Lucia sarà tenuta a versare quanto ordinato dal giudice nella misura che quest’ultimo abbia individuato come compensativa del tenore di vita vissuto prima della separazione. L’assegno di mantenimento è dovuto fino all’intervenire di una causa modificativa o estintiva di tale diritto.

In tutti i casi in cui si parla di “alimenti all’ex coniuge” o di “mantenimento all’ex coniuge” molto probabilmente si sta dicendo qualcosa di non corretto e si sta riferendo invece all’assegno di divorzio. Vediamo che cos’è.

L’assegno di divorzio

Novità| Leggi La nuova proposta di legge sull’assegni di divorzio 17/05/2019

L’assegno di divorzio è dovuto – come è ovvio – solo a seguito di divorzio già intervenuto, ossia dopo lo scioglimento del matrimonio, in caso contrario si ricadrebbe in uno dei due casi precedentemente descritti. Se per gli alimenti e per il mantenimento i presupposti risultano chiari e ben definiti, per l’assegno di divorzio, l’unica certezza è rappresentata dal fatto che si possa ottenere solo dopo il divorzio; per quanto riguarda presupposti e misura invece, vari sono stati gli interventi legislativi ma soprattutto le interpretazioni nelle aule giudiziarie.

La versione originaria nella legge introduttiva del divorzio

La legge n. 898 del 1° dicembre 1970 introduttiva del divorzio, all’art. 5 statuisce che a seguito dello scioglimento del matrimonio, il tribunale dispone “l’obbligo per uno dei coniugi di versare periodicamente, in favore dell’altro, un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi.” Ma che cosa significa?

In questa prima fase storico-legislativa l’assegno di divorzio era ritenuto da dottrina e giurisprudenza, come una misura di “natura composita”, vediamo di seguito perché e perché è importante capirlo.

Per l’an debeatur e per il quantum debeatur si tenevano in considerazione i tre profili sotto descritti che andavano a determinarne la natura stessa dell’assegno di divorzio; vediamoli di seguito:

An e quantum debeatur sono, nel linguaggio giuridico, il Se (una determinata condizione si avvera) e il quanto (al verificarsi di quella condizione) è dovuto.

  1. alimentare/ assistenziale: se e quanto si fosse deteriorata la situazione economica di uno dei due coniugi in conseguenza del divorzi;
  2. risarcitorio: se vi fosse responsabilità per il fallimento del divorzio e quanto, a titolo di risarcimento, fosse dovuto;
  3. compensativo : se e a quanto ammontano gli apporti economici prestati durante il matrimonio per il bene familiare, in termini non solo meramente pecuniari, bensì anche in termine di attività prestata nell’ambito familiare e casalingo.

La versione vigente come modificata nel 1987

Nel 1987, venne riformato l’articolo summenzionato e nella sua formulazione, tuttora in vigore, comparve un ulteriore criterio, radente i 3 precedenti: “(…) l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.” L’introduzione di questo criterio scriminante ha creato, nel corso degli anni a venire, non pochi problemi sotto diversi aspetti che ora analizzeremo.

Dalla lettera della legge sembrerebbe che il legislatore, nel riformare l’assegno divorzile abbia voluto dargli funzione, se non esclusivamente, prevalentemente assistenziale.  La conseguenza sul piano pratico è stata che i giudici, dopo la riforma, hanno concesso l’assegno di divorzio solo alla parte che risultasse priva di mezzi di sostentamento, andando a risultare una sorta di somministrazione di alimenti post-divorzio. Pertanto il se conferire l’assegno di divorzio era giustificato da uno stato di bisogno dovuto alla mancanza di adeguati mezzi per il sostentamento, mentre il quanto era determinato dagli altri criteri sopra ricordati.

Il problema che rileva tuttavia, è che la legge non parla di stato di bisogno, ma di non adeguatezza dei mezzi.

Ma cosa vuol dire non adeguatezza? E per che cosa dovrebbero essere adeguati?

A mantenere lo stesso tenore di vita? A vivere dignitosamente?

Gli orientamenti della giurisprudenza.

  1. Un primo orientamento della giurisprudenza interpretò questa novella nel senso di redditi adeguati a mantenere il medesimo tenore di vita che la parte economicamente più debole poteva avere durante il matrimonio.
  2. Un secondo orientamento invece, stando più aderente alla lettera della legge, lo interpretò come stato di necessità, ossia stato di bisogno di uno dei due ex coniugi che non fosse in grado di sostentarsi autonomamente secondo un modello che non fosse quello del tenore di vita durante il matrimonio, ma un tenore di vita dignitoso secondo il vivere sociale.
  3. Un orientamento ancora successivo, mitigando i due precedenti pur più propenso al primo, per valutare SE una delle due parti potesse richiedere l’assegno, pose come criterio quello di un apprezzabile deterioramento della capacità economica e non un vero e proprio stato di bisogno.
  4. Gli orientamenti maggioritari degli anni ’90 confermarono che l’assegno di divorzio avrebbe natura prevalentemente assistenziale, ma che non debba essere somministrato solo in stato di bisogno, bensì in caso di grande deterioramento del reddito a causa del divorzio. In tutti quei casi cioè in cui uno dei due coniugi esca svantaggiato dal divorzio come singolo economicamente indipendente. Tutto ciò da valutarsi in virtù della durata, dell’impegno speso nella famiglia, del contributo dato alla conduzione familiare, dei cespiti patrimoniali, dalle ragioni del divorzio, dalle aspettative di vita comune, avrebbe diritto ad un assegno che gli consenta di vivere in modo dignitoso rispetto al tenore di vita coniugale vissuto.
  5. Una novità in contrasto con tutto l’orientamento precedente è contenuta nella sentenza Grilli del 2017. La Cassazione ha affermato che non si deve tenere in considerazione il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma l’effettivo reddito dei coniugi come singoli e l’oggettiva possibilità di procurarsi i mezzi adeguati a vivere dignitosamente e secondo le proprie aspettative personali e soggettive. In altre parole, il criterio che conta, nel valutare la possibilità di somministrare un assegno di divorzio, è quello della l’autoresponsabilità del soggetto che deve praticarla per il bene proprio come persona singola sia come coniuge, sia come ex coniuge. La mancanza di mezzi adeguati, secondo i giudici della sentenza Grilli, deve essere valutata oggettivamente e tenendo in considerazione non il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio ma quello che l’ex coniuge può procurarsi con i mezzi propri ossia formazione, capacità lavorativa dettata dalle condizioni di salute e altre variabili considerabili oggettivamente. In altre parole con la sentenza Grilli si riduce al massimo l’an dell’assegno, assumendo così natura totalmente assistenziale/alimentare e non compensativa né risarcitoria. Sciolto il matrimonio, in altre parole, ognuno deve essere responsabile per se stesso senza aggravi a carico dell’ex coniuge economicamente più forte, che non siano giustificati da un effettivo bisogno dell’altro.
  6. La pronuncia  18287/2018 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sembrerebbe aver chiuso il cerchio delle interpretazioni in materia di assegno di divorzio; parrebbe infatti assimilare il primissimo orientamento della giurisprudenza degli anni 70. L’assegno di divorzio non deve essere considerato un mezzo per recuperare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né elargibile solo in caso di bisogno dell’ex coniuge per garantirsi una vita libera e dignitosa.
  7. Attualmente quindi si potrebbe schematizzare il processo che porta il, giudice a decidere di obbligare a somministrare un assegno di divorzio, in due fasi:
  • AN (se); decisione in astratto sulla sussistenza del diritto a riceverlo:Tizio dopo il divorzio è nelle condizioni economiche per vivere con un tenore di vita che potrebbe essere assimilabile a quello in costanza di matrimonio? Oppure il matrimonio è stato la causa per cui, post- divorzio, Tizio non ha i mezzi propri per continuare uno stile di vita paragonabile al precedente?
  • QUANTUM (calcolo dell’ammontare dell’assegno): Tenuto conto della formazione personale, dei cespiti patrimoniali, delle condizioni della famiglia di provenienza, dei redditi passivi e di altri fattori valutabili di volta in volta, a quanto deve ammontare l’assegno periodico?

Ecco che quindi, le recentissime pronunce della Corte di Cassazione sono tornate, conformemente con il primissimo orientamento in materia, a dare all’assegno di divorzio, natura sia assistenziale, sia perequativa nell’ottica di non far ricadere solo sull’ex coniuge economicamente più debole, le scelte e i sacrifici compiuti nelle more della condivisione della vita matrimoniale.